Lo scorso 10 maggio è stato approvato in via definitiva il tanto atteso Disegno di Legge n. 2233, recante “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Il Capo I del DDL è interamente dedicato al lavoro autonomo non imprenditoriale.
Tra le novità di maggior rilievo per i lavoratori autonomi, vi è la previsione secondo cui debbono considerarsi abusive e prive di effetto le clausole contrattuali che danno al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o, nel caso di contratto avente a oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso. Con riferimento ai termini di pagamento, si prevede che sono da considerarsi abusive le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a 60 giorni.
Inoltre, è stata disposta l’introduzione di una disciplina più favorevole in caso di infortunio, malattia e gravidanza per i lavoratori che svolgono un’attività di tipo continuativo nei confronti dello stesso committente. In tali fattispecie, il rapporto di lavoro potrà essere sospeso fino a un massimo di 150 giorni salvo, tuttavia, che venga meno l’interesse alla prestazione da parte del committente.
Anche in tema di maternità, si prevede un importante aspetto innovativo: le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS potranno usufruire dell’indennità di maternità indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro. Anche per quanto riguarda i congedi parentali, viene estesa la durata degli stessi fino a un massimo di 6 mesi da fruire entro i primi 3 anni di vita del bambino.
Appare condivisibile l’aumento della deducibilità delle spese sostenute dai lavoratori autonomi e dalle lavoratrici autonome per la formazione. Viene in tal senso modificato l’art. 54 comma 5 del T.U.I.R: le spese per la partecipazione a congressi, master, convegni e corsi di aggiornamento saranno interamente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro. Saranno, altresì, deducibili integralmente le spese sostenute dal lavoratore autonomo, fino a un massimo di 5.000 euro, per servizi personalizzati di certificazione di competenze, orientamento, ricerca, addestramento e sostegno dell’auto-imprenditorialità.