Le prestazioni erogabili dalle forme di assistenza integrativa rientrano tra quelle previste dal Dlgs n. 502/1992:
- prestazioni integrative e sostitutive a quelle del Servizio Sanitario Nazionale (ricoveri, visite specialistiche e diagnostiche, riabilitazione, odontoiatria, ecc);
- prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali, semi-residenziali oppure in forma domiciliare;
- prestazioni socio-sanitarie non comprese nei livelli essenziali di assistenza;
- prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
- prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.
Nella pratica, poi, ogni forma di assistenza prevede diverse tipologie di prestazioni e differenti livelli di massimali indicati nel proprio regolamento o nel disciplinare/nomenclatore o polizza oltre a prevedere eventuali franchigie a carico dell’aderente. Tra le prestazioni più comuni, si possono trovare:
- Ricoveri ospedalieri ed interventi chirurgici con estensioni di massimali per i cosiddetti “grandi interventi”
- Visite ed esami specialistici
- Diaria da ricovero in strutture pubbliche
- Rimborso ticket sanitari (soprattutto per i fondi “non doc” ad adesione collettiva)
Meno frequenti soprattutto per le forme più datate:
- Odontoiatria
- Non Autosufficienza
Questo fenomeno è legato al costo rilevante di queste prestazioni e al fatto che il vantaggio fiscale è consentito anche ad una forma sanitaria che non li prevede, ma è realizzata tramite l’adesione ad una forma che globalmente rispetta per le erogazioni i limiti del 20% previsto del decreto Sacconi.
Nel caso di adesioni individuali a una forma di previdenza sanitaria integrativa è quindi auspicabile un’attenta analisi del documento che illustra le prestazioni offerte con le relative esclusioni e l’importo delle franchigie. Le prestazioni di cui sopra sono erogate con due modalità:
- Rimborso: l’aderente anticipa di tasca propria la spesa e poi, a fronte dei relativi giustificativi, ne riceverà il rimborso totale o parziale dalla forma di assistenza nelle forme e con le modalità previste da quest’ultima;
- Erogazione diretta: la forma di assistenza paga direttamente la struttura sanitaria e l’aderente non anticipa le spese ma dovrà saldare solamente le spese extra e le eventuali franchigie previste dalla propria copertura. Questa forma è possibile solo nel caso l’assistenza sanitaria avvenga presso un centro convenzionato con la forma integrativa.