Le forme di assistenza sanitaria integrativa, cosa si ottiene

Le prestazioni erogabili dalle forme di assistenza integrativa rientrano tra quelle previste dal Dlgs n. 502/1992:

  • prestazioni integrative e sostitutive a quelle del Servizio Sanitario Nazionale (ricoveri, visite specialistiche e diagnostiche, riabilitazione, odontoiatria, ecc);
  • prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali, semi-residenziali oppure in forma domiciliare;
  • prestazioni socio-sanitarie non comprese nei livelli essenziali di assistenza;
  • prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
  • prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

Nella pratica, poi, ogni forma di assistenza prevede diverse tipologie di prestazioni e differenti livelli di massimali indicati nel proprio regolamento o nel disciplinare/nomenclatore o polizza oltre a prevedere eventuali franchigie a carico dell’aderente. Tra le prestazioni più comuni, si possono trovare:

  • Ricoveri ospedalieri ed interventi chirurgici con estensioni di massimali per i cosiddetti “grandi interventi”
  • Visite ed esami specialistici
  • Diaria da ricovero in strutture pubbliche
  • Rimborso ticket sanitari (soprattutto per i fondi “non doc” ad adesione collettiva)

Meno frequenti soprattutto per le forme più datate:

  • Odontoiatria
  • Non Autosufficienza

Questo fenomeno è legato al costo rilevante di queste prestazioni e al fatto che il vantaggio fiscale è consentito anche ad una forma sanitaria che non li prevede, ma è realizzata tramite l’adesione ad una forma che globalmente rispetta per le erogazioni i limiti del 20% previsto del decreto Sacconi.

Nel caso di adesioni individuali a una forma di previdenza sanitaria integrativa è quindi auspicabile un’attenta analisi del documento che illustra le prestazioni offerte con le relative esclusioni e l’importo delle franchigie. Le prestazioni di cui sopra sono erogate con due modalità:

  1. Rimborso: l’aderente anticipa di tasca propria la spesa e poi, a fronte dei relativi giustificativi, ne riceverà il rimborso totale o parziale dalla forma di assistenza nelle forme e con le modalità previste da quest’ultima;
  2. Erogazione diretta: la forma di assistenza paga direttamente la struttura sanitaria e l’aderente non anticipa le spese ma dovrà saldare solamente le spese extra e le eventuali franchigie previste dalla propria copertura. Questa forma è possibile solo nel caso l’assistenza sanitaria avvenga presso un centro convenzionato con la forma integrativa.

Previdenza integrativa, chi prima inizia è già a metà dell’opera

Un famoso proverbio recita: “Chi ben comincia è già a metà dell’opera”. Parafrasando questo proverbio si potrebbe dire che, nell’ambito del percorso per la costruzione della propria pensione di scorta, chi prima inizia è già a metà dell’opera, anzi più della metà.

Facciamo un esempio numerico. Ipotizziamo che un lavoratore dipendente abbia cominciato ad accumulare versamenti per costituire la propria pensione integrativa nel dicembre 1979 versando 100 euro al mese (ovvero 193.600 lire fino al 1998 e 100 euro successivamente) in un fondo pensione azionario globale internazionale: per semplicità, utilizzeremo l’MSCI world index che replica l’andamento di tutte le Borse mondiali. Al 31 luglio 2015 avrebbe versato, complessivamente, 42.800 euro in circa 36 anni accumulando quote il cui controvalore sarebbe stato pari a 205.887 euro. Se, il primo versamento fosse stato effettuato 10 anni dopo, ovvero nel dicembre 1989, per accumulare lo stesso importo al 31 luglio 2015, 26 anni dopo, avrebbe dovuto versare ogni mese 295 euro, per un totale complessivo di 90.860 euro, cioè più del doppio rispetto ai versamenti iniziati 10 anni prima. Se poi il primo versamento fosse stato posticipato addirittura al dicembre 1999, il lavoratore avrebbe dovuto versare 670 euro al mese fino al 31 luglio 2015 (per un totale di 125.290 euro) per accumulare lo stesso montante. Ecco perché si può affermare che chi prima inizia a versare nel fondo pensione integrativo è già a metà (e più) dell’opera. Fonte: http://www.giornatanazionaledellaprevidenza.it/