Il Servizio Sanitario Nazionale. In cosa consiste e come funziona

La tutela dalla salute occupa un ruolo di primaria importanza nel nostro ordinamento, come sancito dall’articolo 32 della Costituzione.

Proprio per questo, con legge n.833 del 1978 è stato istituito il Servizio sanitario nazionale (SSN), un sistema di strutture e servizi allo scopo di garantire a tutti i cittadini l’accesso universale all’erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo i principi di universalità, uguaglianza ed equità.

Per la complessità della funzione svolte e la ramificazione nel territorio, nel “sistema” sono coinvolti pressoché tutti i livelli di governo: Stato, Regioni, Aziende e Comuni, che collaborano nei rispettivi ambiti di competenze al fine di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi su tutto il territorio nazionale.

Anche a tal fine, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 sono stati definiti a livello nazionale i Livelli essenziali di assistenza (Lea), peraltro aggiornati nel mese di gennaio 2017 per allinearli alle nuove esigenze emerse e ai nuovi bisogni di tutela.

I Lea sono costituiti dall’insieme di attività, servizi e prestazioni che il Servizio sanitario nazionale (SSN) eroga a tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket, indipendentemente dal reddito e/o dal luogo di residenza.

Le forme di assistenza sanitaria integrativa, cosa si ottiene

Le prestazioni erogabili dalle forme di assistenza integrativa rientrano tra quelle previste dal Dlgs n. 502/1992:

  • prestazioni integrative e sostitutive a quelle del Servizio Sanitario Nazionale (ricoveri, visite specialistiche e diagnostiche, riabilitazione, odontoiatria, ecc);
  • prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali, semi-residenziali oppure in forma domiciliare;
  • prestazioni socio-sanitarie non comprese nei livelli essenziali di assistenza;
  • prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
  • prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

Nella pratica, poi, ogni forma di assistenza prevede diverse tipologie di prestazioni e differenti livelli di massimali indicati nel proprio regolamento o nel disciplinare/nomenclatore o polizza oltre a prevedere eventuali franchigie a carico dell’aderente. Tra le prestazioni più comuni, si possono trovare:

  • Ricoveri ospedalieri ed interventi chirurgici con estensioni di massimali per i cosiddetti “grandi interventi”
  • Visite ed esami specialistici
  • Diaria da ricovero in strutture pubbliche
  • Rimborso ticket sanitari (soprattutto per i fondi “non doc” ad adesione collettiva)

Meno frequenti soprattutto per le forme più datate:

  • Odontoiatria
  • Non Autosufficienza

Questo fenomeno è legato al costo rilevante di queste prestazioni e al fatto che il vantaggio fiscale è consentito anche ad una forma sanitaria che non li prevede, ma è realizzata tramite l’adesione ad una forma che globalmente rispetta per le erogazioni i limiti del 20% previsto del decreto Sacconi.

Nel caso di adesioni individuali a una forma di previdenza sanitaria integrativa è quindi auspicabile un’attenta analisi del documento che illustra le prestazioni offerte con le relative esclusioni e l’importo delle franchigie. Le prestazioni di cui sopra sono erogate con due modalità:

  1. Rimborso: l’aderente anticipa di tasca propria la spesa e poi, a fronte dei relativi giustificativi, ne riceverà il rimborso totale o parziale dalla forma di assistenza nelle forme e con le modalità previste da quest’ultima;
  2. Erogazione diretta: la forma di assistenza paga direttamente la struttura sanitaria e l’aderente non anticipa le spese ma dovrà saldare solamente le spese extra e le eventuali franchigie previste dalla propria copertura. Questa forma è possibile solo nel caso l’assistenza sanitaria avvenga presso un centro convenzionato con la forma integrativa.